[1]Revoca delle concessioni di derivazione d'acqua

[2]Art. 13, L. n. 1177/1955. Le concessioni di derivazione di acqua pubblica in Calabria per impianti idroelettrici non utilizzate alla data del 14 dicembre 1955 sono revocate a giudizio insindacabile del Ministro per i lavori pubblici qualora esse siano incompatibili con la esecuzione delle opere previste dall'art. 204.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art216 · fonte del testo