[1]Quando una domanda di concessione per un'importante utilizzazione d'acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite o concesse, si puo' ugualmente, sentito il Consiglio Superiore, sentiti gli interessati, far luogo alla concessione.

[2]In tal caso il concessionario e' tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantita' di acqua, e nel caso di impianti per forza motrice, una quantita' di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato, ai Comuni ed alle Provincie, e, qualora, per effetto delle presenti disposizioni, siano esonerati da spese di esercizio, una quota delle spese di esercizio sopportate dal nuovo concessionario in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.

[3]Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima e' indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni.

[4]Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata, il Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore, stabilisce insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza e' destinata, in qual modo questa debba essere compensata.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 45, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-11;1775~art45 · fonte del testo