Art. 21
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. 64 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Assunzione di impegni in eccedenza agli stanziamenti
tolto: Art. 6, c. 2°, legge n. 646/1950 In relazione alle esigenze tecniche dei lavori, e alla opportunita' di svolgerli con la massima celerita'; la Cassa per il Mezzogiorno puo' assumere impegni di spese per somme anche superiori agli stanziamenti annuali di cui al precedente articolo fronteggiando la eccedenza mediante le operazioni finanziarie di cui all'art. 24.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art21 · fonte del testo
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