[1]Esecuzione di opere pubbliche

[2]Art. 30, 1°, c. e tabelle, L. n. 255/1906. Ai sensi della legge 25 giugno 1906, n. 255, recante provvedimenti a favore della Calabria e successive modifiche ed integrazioni, il Governo provvede alle opere pubbliche nelle province calabresi relative alla viabilita' ordinaria, alla sistemazione idraulica, alle bonifiche, ai porti, alle ferrovie complementari, indicate nelle tabelle A-bis, B, C, D, E, F e K annesse alla legge medesima.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art198 · fonte del testo