[1]Disposizioni per la tutela artistica e paesistica

[2]Art. 9, L. n. 126/1967; In quanto compatibili con le norme del presente capo, si applicano le disposizioni delle leggi 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali, 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico ed ogni altra disposizione in materia di tutela artistica e paesistica; gli immobili compresi nel piano particolareggiato di sistemazione e conservazione dei rioni "Sassi" sono assoggettati alle norme delle dette leggi anche se non sia intervenuto un formale atto di vincolo.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art196 · fonte del testo