Art. 136 codice dei beni culturali — Immobili ed aree di notevole interesse pubblico

Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico:

  • a)le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale ((, singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali));
  • b)le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
  • c)i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, (( inclusi i centri ed i nuclei storici));
  • d)le bellezze panoramiche ((...)) e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Testo vigente dal 24 aprile 2008

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 22/2016

    Questione inammissibile
    11 febbraio 2016

    Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 134, 136, 139, 140 141 e 142, comma 1, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, sollevate in riferimento agli artt. 9 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui non prevedono in capo all'amministrazione comunale un obbligo di apposizione in via provvedimentale del vincolo paesaggistico a tutela dei siti UNESCO del proprio territorio, né includono tali siti tra i beni paesaggistici sottoposti a vincolo ex lege ; e dell'art. 142, comma 2, lett. a ), del medesimo decreto - nella parte in cui non sottrae le aree urbane riconosciute e tutelate come patrimonio UNESCO dalla possibilità di una deroga al regime di autorizzazione paesaggistica previsto per le zone A e B del territorio comunale - in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 4 e 5 della convenzione UNESCO. Le questioni sono state infatti formulate in modo ancipite, prospettate cioè in forma alternativa e non spetta alla Corte l'opzione per l'una o le altre. Sull'inammissibilità delle questioni che siano ancipiti, v. le citate sentenze nn. 248/2014, 198/2014, 87/2013, 328/2011, 230/2009 e 98/2009, nonché le citate ordinanze nn. 41/2015, 176/2013, 265/2011. Sull'inammissibilità delle questioni che prospettino alla Corte soluzioni in via alternativa e non subordinata, v. le citate sentenze nn. 248/2014 e 87/2013.

    Art. 134 codice dei beni culturali · Art. 136 codice dei beni culturali · Art. 139 codice dei beni culturali · Art. 140 codice dei beni culturali

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 24 aprile 2008

Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 2006 al 24 aprile 2008. 14 parole tolte, 17 parole aggiunte in 3 capoversi.

a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale tolto: o di singolarita' geologicaaggiunto: , singolarita' geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali;

c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, tolto: ivi comprese le zone di interesse archeologico aggiunto: inclusi i centri ed i nuclei storici;

d) le bellezze panoramiche tolto: considerate come quadriaggiunto: ... e cosi' pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42~art136 · fonte del testo