Art. 143
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. 104 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Partecipazione della Cassa per il Mezzogiorno in enti per la valorizzazione dei prodotti agricoli
tolto: Art. 7, c. 2°, legge n. 646/1950 Per opere dirette alla valorizzazione ai fini industriali e commerciali, dei prodotti agricoli, la Cassa per il Mezzogiorno puo' promuovere la creazione di enti idonei, e - con l'autorizzazione del Comitato dei Ministri di cui all'art. 5 - concorrere al loro finanziamento con le opportune garanzie.
tolto: Art. 17, c. 2°, legge n. 646/1950. Alle operazioni concernenti immobili utilizzati per la valorizzazione di prodotti agricoli, non si applica la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 6 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art143 · fonte del testo
Usiamo cookie tecnici. Solo con il tuo consenso, dato con «Accetta», accendiamo anche il codice di Google Ads, per misurare i nostri annunci, e i banner pubblicitari animati del circuito Awin, con i loro cookie. Con la X o con «Rifiuta» continui a navigare solo con i cookie tecnici. Puoi cambiare idea da «Preferenze e cookie», in fondo alla pagina.