Art. 116
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 1968 al 13 giugno 1978. 97 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Agevolazioni in materia di idrocarburi
tolto: Art. 28, u. c., legge n. 717/1965; legge n. 825/1960. Per gli idrocarburi estratti in tutti i territori di cui all'art. 1, limitatamente alla parte utilizzata dagli impianti industriali ubicati nelle province in cui avviene la coltivazione, non sono dovute le imposte di cui allo art. 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, e non e' dovuta la aliquota in natura che, ai sensi dell'art. 22 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, i concessionari di coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere allo Stato.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art116 · fonte del testo
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