Art. 108
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Articolo soppresso dal d.p.r. 6 marzo 1978, n. 218.
Abrogato dal 13 giugno 1978
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 10 novembre 1971 al 13 giugno 1978. 82 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Registrazione a tassa fissa dei contratti di acquisto di suolo a fini industriali da parte dei comuni
tolto: Art. 22, c. 1°, 2°, legge n. 634/1957; art 1, c. 3°, legge n. 707/1961. I contratti di acquisto di suolo da destinarsi ad impianti, installazioni o costruzioni per l'esercizio di attivita' industriali e comunque tendenti all'incremento della occupazione locale, stipulati dai comuni e quelli di cessione a ditte industriali, sono registrati a tassa fissa, di registro e ipotecaria, di L. 2.000.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art108 · fonte del testo
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