(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte) Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non e' liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 458/2002

    Questione infondata
    19 novembre 2002

    Le norme contenute nei censurati articoli 1 e 12 della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificati dalla legge 29 marzo 2001 n. 134, successivamente alla rimessione della questione di legittimità costituzionale, sono state trasfuse, con modificazioni che non ne intaccano il contenuto e non rilevano ai fini della sollevata questione, negli articoli 74, 75, 82, 83, 84 e 106 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, sui quali la questione deve intendersi trasferita.

    Art. 1 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 12 Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti · Art. 74 Testo unico spese di giustizia. (Testo B) · Art. 75 Testo unico spese di giustizia. (Testo B)

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art106 · fonte del testo