(Esclusione dalla liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte) Il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non e' liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili. Non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

Corte di cassazione

3 massime che riguardano l’art. 106, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 3 massime nel Massimario

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 16/2018

    Questione infondata
    30 gennaio 2018

    Benché nell'ordinanza di rimessione la censura appaia riferita a un intero articolo, il giudizio di legittimità costituzionale va limitato al suo primo comma, come si evince dalla motivazione del rimettente. (Nella specie era stato impugnato l'intero art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, poi ristretto al primo comma, nella parte in cui stabilisce che in caso di impugnazioni inammissibili non si dà luogo alla liquidazione del compenso del difensore di una parte ammessa al patrocino a spese dello Stato). ( Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017 e n. 268 del 2016 ).

    Art. 106 Testo unico spese di giustizia. (Testo A) · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art106 · fonte del testo