Art. 269 — Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo

Per il rilascio di copie di ((atti e)) documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico. Il diritto di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta ((direttamente)) dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

Testo vigente dal 1 gennaio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2025

Confronto con la versione in vigore dal 19 agosto 2014 al 1 gennaio 2025. 3 parole aggiunte.

Per il rilascio di copie di aggiunto: atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo e' dovuto il diritto forfettizzato nella … di copia senza certificazione di conformita' non e' dovuto quando la copia e' estratta aggiunto: direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art269 · fonte del testo