Art. 83 t.u.s.l. — Lavori in prossimità di parti attive

Non possono essere eseguiti lavori ((non elettrici in vicinanza di linee elettriche)) o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute ((nelle pertinenti norme tecniche)).

Testo vigente dal 20 agosto 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 agosto 2009

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 2008 al 20 agosto 2009. 8 parole tolte, 8 parole aggiunte.

Non possono essere eseguiti lavori tolto: in prossimita' aggiunto: non elettrici in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o … rischi. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute tolto: nella pertinente normativa di buona tecnica aggiunto: nelle pertinenti norme tecniche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art83 · fonte del testo