Art. 250 t.u.s.l. — Notifica

((Prima dell'inizio dei lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonche' di bonifica delle aree interessate, dell'attivita' estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.)) ((La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

  • a)dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;
  • b)del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;
  • c)delle attivita' e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;
  • d)del numero di lavoratori interessati, con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica;
  • e)della data di inizio dei lavori e della relativa durata;
  • f)delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare.)) ((La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni.)) Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e 2. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

Testo vigente dal 24 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2013 al 24 gennaio 2026. 13 parole tolte, 168 parole aggiunte in 7 capoversi.

Prima dell'inizio dei lavori di tolto: cui all'articolo 246 aggiunto: manutenzione, ristrutturazione e demolizione, di rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, di smaltimento e di trattamento dei relativi rifiuti, nonche' di bonifica delle aree interessate, dell'attivita' estrattiva o di scavo in pietre verdi, in cui i lavoratori sono o possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto durante il lavoro, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. … o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro. La notifica di cui al comma tolto: l aggiunto: 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) tolto: ubicazione del cantiere aggiunto: dell'ubicazione del cantiere e, se del caso, delle aree specifiche in cui devono essere effettuati i lavori;

b) tolto: tipi e aggiunto: del tipo e dei quantitativi di amianto manipolati;

c) tolto: attivita' e procedimenti applicati aggiunto: delle attivita' e dei procedimenti applicati, anche per quanto riguarda la protezione e la decontaminazione dei lavoratori, lo smaltimento dei rifiuti e, se del caso, il ricambio di aria durante il lavoro in ambienti chiusi;

d) aggiunto: del numero di lavoratori interessatiaggiunto: , con un elenco dei lavoratori che possono essere assegnati al sito interessato, i certificati individuali di formazione dei lavoratori e la data dell'ultima visita medica periodica;

e) aggiunto: della data di inizio dei lavori e aggiunto: della relativa durata;

f) aggiunto: delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto aggiunto: unitamente all'elenco dei dispositivi da utilizzare. La documentazione di cui al comma 2, lettera d), deve essere conservata per un arco di tempo di quaranta anni. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art250 · fonte del testo