La dimissione del sanitario condotto per fine del periodo di esperimento deve essere disposta con deliberazione, adottata dal podesta' o dal presidente del consorzio, non piu' di sei mesi e non meno di tre mesi prima della scadenza del periodo suddetto. La deliberazione deve essere motivata genericamente. Contro la deliberazione e' ammesso ricorso per legittimita' al Consiglio di Stato, o ricorso straordinario al Re.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art71 · fonte del testo