Le dimissioni volontarie dell'ufficiale sanitario devono essere presentate per iscritto al podesta' o al presidente del consorzio, che le rimette subito, col proprio parere motivato, al prefetto. Le dimissioni non hanno effetto se non sono accettate dal prefetto. L'ufficiale sanitario dimissionario non puo' abbandonare l'ufficio e non e' svincolato dai doveri ad esso inerenti finche' non gli sia partecipata l'accettazione delle dimissioni. L'accettazione puo' essere rifiutata o ritardata per gravi motivi di servizio o quando l'ufficiale sanitario si trovi sottoposto a procedimento disciplinare.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art49 · fonte del testo