((Gli stipendi degli ufficiali sanitari e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono deliberati, tenuto conto della importanza del servizio, dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. E' riconosciuto, a tutti gli effetti di carriere ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali. Contro il provvedimento del Consiglio comunale e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, integrata dal medico provinciale)).

Testo vigente dal 22 marzo 1963

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 118/1977

    Questione infondata
    20 giugno 1977

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 legge 13 febbraio 1963, n. 151 (che ha modificato l'art. 67 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost., dal tribunale amministrativo per il Piemonte con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte…

    Art. 67 Testo unico sanitarie · Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 128 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 22 marzo 1963. 55 parole tolte, 74 parole aggiunte.

Gli stipendi tolto: minimi degli ufficiali sanitaritolto: , aggiunto: e dei medici addetti agli uffici sanitari comunali nominati in seguito a concorso, sono tolto: determinati aggiunto: deliberati, tenuto conto tolto: dell'importanza aggiunto: della importanza del servizio, tolto: dalla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale di sanita'. Tali aggiunto: dal Consiglio comunale. In ogni caso, gli stipendi minimi non possono tolto: comunque essere superiori a quelli, gia' attribuiti per i posti di ufficiale sanitario, risultanti dopo l'applicazione delle riduzioni sancite nel R. decreto-legge 20 novembre 1930 aggiunto: essere inferiori allo stipendio degli impiegati dello Stato aventi diritto al coefficiente 271, ai sensi della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. tolto: 1491, e 14 aprile 1934, n. 561. aggiunto: 19. E' riconosciuto, a tutti gli effetti di carriere ed economici, il servizio prestato presso altri enti locali. Contro il provvedimento tolto: della aggiunto: del Consiglio comunale e' ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa tolto: e' ammesso ricorso al Ministro per l'internoaggiunto: , integrata dal medico provinciale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art41 · fonte del testo