Entro il 31 merzo 1935 il prefetto, sentiti i podesta' dei comuni interessati, la Giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanita', stabilira', con suo decreto, la pianta organica delle farmacie della provincia, agli effetti dell'art. 104. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. Le farmacie risultanti in soprannumero alla pianta organica saranno gradatamente assorbite nella pianta stessa con l'accrescimento della popolazione o per effetto di chiusura di farmacie che vengano dichiarate decadute.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art380 · fonte del testo