Alle farmacie legittime, ai sensi dell'art. 26 della legge 22 maggio 1913, n. 468, si applicano le disposizioni contenute del secondo comma dell'art. 368. Le farmacie stesse possono essere trasferite, esclusiva mente per successione e secondo le disposizioni prevedute nell'articolo precedente, a favore del figlio o di uno dei figli, anche se non farmacista e, in mancanza di figli, a favore del coniuge che sia farmacista.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art370 · fonte del testo