Le farmacie delle istituzioni pubbliche ((...)), prevedute nell'art. 114, debbono avere per direttore responsabile un farmacista inscritto nell'albo professionale. Il direttore ha l'obbligo di risiedere in permanenza nella farmacia. Le deliberazioni e gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto. Il provvedimento del prefetto e' definitivo. Anche alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio interno degli istituti militari, deve essere preposto, come direttore responsabile, un farmacista diplomato.

Testo vigente dal 26 giugno 1960

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Che cosa è cambiato dal 26 giugno 1960

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 26 giugno 1960. 4 parole tolte.

Le farmacie delle istituzioni pubbliche tolto: di assistenza e beneficenzaaggiunto: ..., prevedute nell'art. 114, debbono avere per direttore responsabile un farmacista inscritto nell'albo professionale. …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art121 · fonte del testo