La provincia e gli altri enti, designati a norma dell'articolo 319 per il disimpegno dei servizi di assistenza sanitaria, debbono anche attendere all'esecuzione delle speciali disposizioni, che sono impartite dal Ministero dell'interno per la lotta contro la malaria, nei limiti della disponibilita' dei fondi costituiti con i contributi indicati nel precedente articolo. Nei casi di urgenza e su richiesta del Ministero dell'interno, gli enti anzidetti provvedono all'anticipazione delle somme necessarie, salvo a rivalersene con le prime successive disponibilita'. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello dei lavori pubblici hanno facolta' di concedere anticipazioni sulle somme prevedute per i servizi antimalarici nei progetti di bonifica integrale e di lavori pubblici di rispettiva competenza. Il Ministro per l'interno approva preventivamente l'organizzazione che gli enti stessi debbono dare nelle singole localita' ai servizi antimalarici e ne controlla la regolare applicazione. I Ministri per l'interno e per le finanze hanno pure la facolta' di disporre ispezioni presso gli enti anzidetti, per accertare la regolare destinazione dei contributi agli scopi preveduti nella presente legge.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art323 · fonte del testo