Nel caso preveduto nell'art. 319, alla provincia o all'ente designato per il disimpegno dei servizi di profilassi e di assistenza sanitaria possono essere, in relazione alla entita' dei servizi stessi, assegnati contributi: 1° da parte del Ministero dell'interno, da prelevarsi dallo speciale stanziamento di bilancio; 2° da parte del Commissariato per le migrazioni e per la colonizzazione interna, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 aprile 1931, n. 358; 3° da parte degli assuntori delle opere di bonifica, sulla base dell'importo, che risultera' dai progetti approvati dal Sottosegretariato per la bonifica integrale; 4° da parte degli assuntori delle altre opere pubbliche, sulla base dell'importo che risultera' dai progetti approvati dalle autorita' competenti; 5° da parte della provincia, a norma dell'art. 92; 6° da parte di altri enti e di privati.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art322 · fonte del testo