Per la vigilanza sui dispensari e sui reparti di cura delle malattie veneree come sulle misure d'ordine sanitario riguardanti la profilassi di dette malattie, il Ministro per l'interno ha facolta' di nominare ispettori dermosifilografi per una o piu' provincie alla dipendenza dell'autorita' sanitaria provinciale. La nomina viene fatta a seguito di concorso pubblico bandito dal Ministro per l'interno e con le norme stabilite dallo stesso. La nomina e' conferita per un quinquennio, puo' essere revocata in ogni tempo per ragioni di servizio e puo' essere rinnovata per quinquenni successivi, escluso, a tutti gli effetti, ogni rapporto di impiego a qualunque titolo.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art306 · fonte del testo