I comuni, aventi popolazione inferiore ai trentamila abitanti, possono istituire dispensari per la cura gratuita delle malattie veneree col concorso governativo. La misura del concorso viene stabilita con speciali accordi fra il Ministero dell'interno e il comune. Nei detti comuni la istituzione dei dispensari e' resa obbligatoria quando, per speciali circostanze locali o per notevole diffusione delle malattie suddette, se ne ravvisi la necessita'. La dichiarazione dell'obbligatorieta' e' fatta per delega del Ministero dell'interno con decreto del prefetto, sentito il medico provinciale. La misura del concorso governativo viene stabilita nei modi e nelle forme indicate nell'articolo precedente.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art298 · fonte del testo