((L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica emana direttive di carattere generale per impedire la moltiplicazione o la disseminazione delle mosche e degli altri artropodi vettori di agenti patogeni o causa diretta di malattia, ed emette, a tale scopo, ove occorra, anche ordinanze speciali. Il prefetto e' autorizzato ad emanare, con ordinanza, norme obbligatorie per l'esecuzione delle direttive generali di cui al comma precedente e per coordinare e favorire le iniziative locali. Speciali misure devono essere ordinate dal sindaco:

  • a)negli istituti di ricovero e cura, pubblici e privati e in altre collettivita';
  • b)negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie. Le ordinanze dell'Alto Commissario e del prefetto sono rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e possono entrare in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione)).

Testo vigente dal 14 ottobre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 ottobre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955. 26 parole tolte, 94 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Il Ministro per l'interno e' autorizzato aaggiunto: L'Alto Commissario per l'igiene e la sanita' pubblica emana direttive di carattere generale per impedire la moltiplicazione o la disseminazione delle mosche e degli altri artropodi vettori di agenti patogeni o causa diretta di malattia, ed emette, a tale scopo, ove occorra, anche ordinanze speciali. Il prefetto e' autorizzato ad emanare, con tolto: proprie ordinanze aggiunto: ordinanza, norme obbligatorie per tolto: impedire la moltiplicazione e la disseminazione delle mosche aggiunto: l'esecuzione delle direttive generali di cui al comma precedente e per coordinare e favorire le iniziative locali. Speciali misure tolto: dovranno essere ordinate aggiunto: devono essere ordinate dal sindaco:

a) negli istituti di ricovero e cura, pubblici e privatitolto: , e in altre collettivita';

b) negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie. Le ordinanze tolto: sono aggiunto: dell'Alto Commissario e del prefetto sono rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale tolto: del Regno e possono avere aggiunto: della Repubblica italiana e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e possono entrare in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art263 · fonte del testo