((Nelle Province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, il prefetto puo' affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto all'ufficiale sanitario del capoluogo o ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanita')).

Testo vigente dal 14 ottobre 1955

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 ottobre 1955

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 14 ottobre 1955. 15 parole tolte, 19 parole aggiunte.

Nelle tolto: provincie, aggiunto: Province dove manchi temporaneamente il medico provinciale, tolto: l'ufficiale aggiunto: il prefetto puo' affidare, in via provvisoria, l'esercizio delle funzioni inerenti all'ufficio suddetto all'ufficiale sanitario del capoluogo o tolto: altro componente medico aggiunto: ad altro medico componente del Consiglio provinciale di sanita' tolto: puo' essere incaricato dal Ministero di esercitarne provvisoriamente le funzioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art25 · fonte del testo