((I progetti di opera per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale e a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale qualora l'importo non superi i 50 milioni. I progetti di cui sopra, nonche' quelli di borgate rurali sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanita' quando il loro importo sia compreso tra i 50 e i 150 milioni. Per i progetti il cui importo superi i 150 milioni, o che interessino piu' Province, deve essere udito il Consiglio superiore di sanita')).

Testo vigente dal 12 dicembre 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 dicembre 1956

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 12 dicembre 1956. 23 parole tolte, 66 parole aggiunte.

I progetti di tolto: opere per la provvista aggiunto: opera per le provviste di acqua potabile alle popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case tolto: e borgate rurali, considerati nelle disposizioni sulla bonifica integrale aggiunto: e a favore dei territori montani, sono sottoposti al parere del aggiunto: medico provinciale qualora l'importo non superi i 50 milioni. I progetti di cui sopra, nonche' quelli di borgate rurali sono sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanita'tolto: ; e del aggiunto: quando il loro importo sia compreso tra i 50 e i 150 milioni. Per i progetti il cui importo superi i 150 milioni, o che interessino piu' Province, deve essere udito il Consiglio superiore di sanita' tolto: se si tratta di acquedotti rurali o di altre opere che interessano piu' provincie.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art229 · fonte del testo