Il podesta', sentito l'ufficiale sanitario o su richiesta del medico provinciale, puo' dichiarare inabitabile una casa o parte di essa per ragioni igieniche e ordinarne lo sgombero.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 222, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art222 · fonte del testo