((Il Ministero dell'interno ogni cinque anni rivede e pubblica la farmacopea ufficiale. A questa sono allegati:

  • a)l'elenco dei prodotti che il farmacista non puo' vendere se non in seguito a presentazione di ricetta medica, anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialita' medicinali;
  • b)l'elenco dei prodotti la cui vendita e' subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando, detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialita' medicinali)).

Testo vigente dal 22 gennaio 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 gennaio 1943

Confronto con la versione in vigore dal 9 agosto 1934 al 22 gennaio 1943. 41 parole tolte, 31 parole aggiunte in 2 capoversi.

b) l'elenco dei prodotti la tolto: vendita dei quali e' libera tutti senza restrizione;

tolto: c) l'elenco dei prodotti che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico, sotto l'osservanza delle speciali condizioni e restrizioni che sono determinate nel regolamento, con l'indicazione delle quantita' minime di vendita aggiunto: cui vendita e' subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta, e da trattenersi dal farmacista, anche quando, detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialita' medicinali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art124 · fonte del testo