Il prefetto, contemporaneamente alla denuncia all'autorita' giudiziaria per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, puo' disporre la chiusura del locale in cui la professione sanitaria sia stata abusivamente esercitata e il sequestro del materiale destinato all'esercizio di essa.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art101 · fonte del testo