[1](Art. 92 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a dettare norme per accertare che i contribuenti, di cui al presente Testo unico, abbiano versato le quote dovute al fondo di nazionale in base al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 72. A tale fine si intendono riaperti i termini ed il pagamento sara' esente da sopratassa e da multa.

Testo vigente dal 10 maggio 1950

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art99 · fonte del testo