[1](Art. 32 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Tutti coloro che, a norma del presente Testo unico, sono tenuti al pagamento dell'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio devono presentare, entro il 31 ottobre 1947, la relativa, dichiarazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione trovasi il comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio fiscale. Sono anche tenuti a presentare la dichiarazione, entro il 31 dicembre 1947, coloro che, pur non essendo soggetti all'imposta, straordinaria, abbiano un patrimonio che, al lordo delle passivita', secondo la consistenza al 28 marzo 1947, raggiunga l'importo di L. 1.500.000. I termini suddetti sono prorogati di tre mesi per i contribuenti residenti fuori dello Stato, considerandosi valida la presentazione fatta presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero. I prigionieri di guerra e gli internati civili e militari all'estero possono ottenere di essere riammessi in termine, quando dimostrino di non aver tempestivamente adempiuto all'obbligo della dichiarazione per effetto della prigionia o dell'internamento.

Testo vigente dal 10 maggio 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art32 · fonte del testo