[1](Art. 9 del decreto, legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 ed art. 2 della legge 10 novembre 1949, n. 805)

[2]I terreni si valutano in base ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione al reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, di coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria centrale. Le scorte dei terreni agrari, anche se dati in affitto, si valutano in base ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione ai redditi inponibili agrari iscritti in catasto, depurati della parte corrispondente al lavoro direttivo, di coefficienti stabiliti dalla Commissione suddetta. Quando le scorte sono di spettanza del proprietario e del colono, la quota di reddito agrario da attribuirsi al colono e' determinata dall'Ufficio distrettuale delle imposte, salvo ricorso alle Commissioni amministrative. I fabbricati si valutano in base ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947, mediante applicazione alla loro consistenza di coefficienti determinati dalla Commissione censuaria centrale. Le aree fabbricabili ed i boschi si valutano in base ai valori medi del periodo 1 luglio 1946-31 marzo 1947, determinati caso per caso.

Testo vigente dal 10 maggio 1950

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art9 · fonte del testo