[1](Art. 13 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131)

[2]Nel caso di terreni dati in affitto, l'accertamento, mediante l'applicazione al reddito agrario iscritto in catasto dei coefficienti previsti nel secondo comma dell'art. 9, e' eseguito previa detrazione della quota del reddito stesso, stabilita dall'Ufficio distrettuale delle imposte, da attribuire al proprietario, per la parte di scorte che sia, eventualmente, di spettanza del medesimo. La stessa norma si applica in caso di soccida o di contratti analoghi.

Testo vigente dal 10 maggio 1950

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art13 · fonte del testo