Art. 10 — R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, art. 10; R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1162, art. 6
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 13 novembre 1935 al 16 dicembre 2010. 87 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Ministro per la grazia e giustizia, assunte, se lo ritiene opportuno, ulteriori informazioni, procede alla nomina degli assessori, formando, per ogni Circolo di Corte d'assise, un albo fino a raggiungere il numero stabilito per ciascun Circolo.
tolto: E' in facolta' del Ministro di procedere alla nomina di assessori anche se si tratta di cittadini non iscritti negli elenchi del podesta' o non compresi nelle proposte dei capi delle Corti di appello, purche' abbiano gli altri requisiti prescritti e risiedano nella giurisdizione del Circolo pel quale vengono nominati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-04;1899~art10 · fonte del testo
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