Art. 81 — T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 58, e L. 16 maggio 1956, n. 493, artt. 6, comma 1°, e 35, n. 4
Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale si deve redigere in duplice esemplare il processo verbale che, seduta stante, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti ((...)) di lista presenti. COMMA ABROGATO DALLA L. 4 AGOSTO 1993, N. 277. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, nonche' tutti i verbali delle sezioni con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale alla Segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 20 DICEMBRE 1993, N. 534. Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella Cancelleria della Corte di appello o del Tribunale.
Testo vigente dal 31 dicembre 2005
