Art. 20 — Legge 6 febbraio 1948, n. 29, art. 22; legge 11 agosto 1991, n. 271, art. 3, comma 4, e art. 4, comma 3

L'elezione uninominale ((nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore)) e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

  • a)((nelle regioni che eleggono un solo senatore)) la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non piu' di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura e' ridotto della meta'. La dichiarazione di candidatura e' effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale ((del capoluogo di regione));
  • b)LETTERA ABROGATA DALLA L. 3 NOVEMBRE 2017, N. 165;
  • c)i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle ((regioni di cui al presente articolo)) sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;
  • d)il tribunale ((del capoluogo di regione)), costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

Testo vigente dal 26 giugno 2019

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 giugno 2019

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 2017 al 26 giugno 2019. 15 parole tolte, 30 parole aggiunte in 4 capoversi.

L'elezione uninominale tolto: nel collegio della Valle d'Aosta aggiunto: nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige e' regolata dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle norme seguenti:

a) tolto: nella regione Valle d'Aosta aggiunto: nelle regioni che eleggono un solo senatore la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 … candidatura e' effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale tolto: di Aosta aggiunto: del capoluogo di regione;

c) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle tolto: due regioni aggiunto: regioni di cui al presente articolo sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni;

d) il tribunale tolto: di Aosta aggiunto: del capoluogo di regione, costituito in ufficio elettorale regionale ai sensi dell'articolo 7, esercita le sue funzioni con l'intervento di tre magistrati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-12-20;533~art20 · fonte del testo