[1](Art. 23 legge 10 dicembre 1925, n. 2277 - Art. 16 legge 13 aprile 1933, n. 298).

[2]Sono vietati nelle scuole, nei convitti e in tutti gli istituti di educazione e di ricovero la somministrazione e l'uso di bevande alcooliche ai minori degli anni 16, comprendendosi fra tali bevande anche il vino.

[3]I contravventori sono puniti a norma dell'art. 689 del Codice penale.

Testo vigente dal 25 febbraio 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-12-24;2316~art24 · fonte del testo