Art. 691 c.p. — Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

[1]Chiunque somministra bevande alcooliche a una persona in stato di manifesta ubriachezza, e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

[2]Qualora il colpevole sia esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna importa la sospensione dall'esercizio.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 691 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art691 · fonte del testo