[1](R. decreto-legge 4 aprile 1929, n. 927, art. 12).

[2]Presso ogni mercato e' istituita una cassa del mercato che gestisce i servizi di tesoreria, con una provvigione da determinare in relazione alle spese del servizio. La gestione della cassa e' affidata ad un istituto di credito con l'obbligo di compiere, nel mercato stesso, operazioni di piccolo credito a favore dei produttori e dei venditori. Il funzionamento del servizio di tesoreria e del servizio di credito e' regolato con apposita convenzione da stipularsi con l'autorita' comunale e da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. In casi eccezionali il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facolta' di dispensare dall'osservanza delle precedenti disposizioni del presente articolo. L'istituzione degli uffici di cassa e' subordinata alle norme dell'art. 9 del R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, in quanto gli istituti di credito gestori siano gia' sottoposti all'osservanza del decreto stesso.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art83 · fonte del testo