Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 2 febbraio 1982. 160 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici di guerra

tolto: A decorrere dal 1 gennaio 1980 gli importi delle pensioni, di cui alle tabelle C, G, M, N ed S, e gli importi degli assegni di cumulo di cui alla tabella F, allegate al presente testo unico, sono aumentati, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo, con l'applicazione della percentuale prevista dall'art. 10, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni. La variazione percentuale di cui al precedente comma si applica, con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, sugli importi delle pensioni base e degli assegni di cumulo vigenti alla data del 31 dicembre 1979. La predetta variazione percentuale non compete sugli assegni aggiuntivi attribuiti ai sensi del precedente comma ne' su ogni altro assegno o indennita' spettanti, ai sensi del presente testo unico, ai titolari di pensioni di guerra. Alla liquidazione dell'assegno aggiuntivo di cui al presente articolo, provvedono, d'ufficio, le competenti Direzioni provinciali del tesoro.aggiunto: ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 30 DICEMBRE 1981, N.834

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834

    Il D.P.R. 30 dicembre 1981, n.834 ha disposto (con l'art.1) che:" A decorrere dal 1° gennaio 1982 sono soppressi gli articoli 74 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art75 · fonte del testo