[1]Prova del decesso e della scomparsa dei militari e dei civili

[2]Qualora il decesso del militare sia avvenuto in azioni belliche o durante la prigionia o l'internamento presso il nemico, e' sufficiente a darne la prova, agli effetti del presente testo unico, la partecipazione rilasciata dalla competente amministrazione, ferme restando per quanto riguarda le cause di morte, le presunzioni di cui agli articoli 4 e 5 del presente testo unico. Nel caso di scomparsa del militare, la prova e' data mediante una dichiarazione di irreperibilita' che deve essere redatta dalla competente autorita', appena trascorsi i termini stabiliti nel primo e secondo comma dell'art. 10 del presente testo unico e trasmessa al sindaco del comune di ultimo domicilio dello scomparso per la consegna agli interessati. Dalla dichiarazione deve risultare il giorno della presunta morte. Per i militari, nei confronti dei quali non sia possibile ottenere la dichiarazione di irreperibilita', e per i civili la scomparsa puo' essere comprovata mediante atto di notorieta' ricevuto in sede giudiziaria o certificazione equipollente senza pregiudizio degli ordinari mezzi di prova.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art71 · fonte del testo