[1]Presunzione di morte a causa di guerra per i dispersi e gli scomparsi

[2]E' presunta la morte per causa di servizio di guerra, agli effetti del presente testo unico, dei militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano piu' notizie. E' pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che lo stesso e' scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno. E' presunta altresi' la morte a causa di fatto di guerra dei cittadini scomparsi in tempo di guerra in occasione dello svolgimento di azioni belliche da parte di Forze armate nazionali od estere, sia alleate che nemiche, o del verificarsi di un qualsiasi altro fatto di guerra.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art10 · fonte del testo