[1]Equiparazione alla vedova del vedovo di donna deceduta a causa della guerra o di donna invalida di guerra

[2]Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al vedovo della donna deceduta a causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, o per i fatti contemplati negli articoli 8 e 9, nonche' al vedovo della donna mutilata o invalida di guerra, deceduta per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidita'.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 325/1992

    Questione infondata
    8 luglio 1992

    Manifesta inammissibilità della questione perché sollevata in giudizio relativo alla pensione di vedova di guerra.

    Art. 42 Testo unico pensioni di guerra · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 55 Testo unico pensioni di guerra

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art55 · fonte del testo