Le disposizioni relative alla concessione della pensione di guerra alla vedova sono estese al vedovo della donna morta, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra o della civile deceduta per i fatti di guerra contemplati nell'art. 10 della legge 10 agosto 1950, n. 648, purche' sussistano nei suoi riguardi le condizioni stabilite dagli articoli 71 e 73 della citata legge e successive modificazioni. Le disposizioni di cui agli articoli 106, 107 e 108 della legge 10 agosto 1950, n. 648, modificati ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 della presente legge, si applicano anche nei riguardi dei beneficiari di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 6 dicembre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-11-09;1240~art31 · fonte del testo