[1]Certificazione

[2]I documenti militari, sanitari, di stato civile e tutti gli altri documenti necessari per l'istruttoria delle domande intese ad ottenere i trattamenti previsti dal presente testo unico sono acquisiti d'ufficio. Gli enti militari e gli istituti ospedalieri debbono trasmettere la certificazione, agli uffici richiedenti, nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Gli interessati, allo scopo di rendere piu' sollecito il completamento dell'istruttoria, possono direttamente chiedere ai competenti uffici comunali il rilascio, ad uso esclusivo di pensione di guerra e con esenzione da ogni diritto e tassa, dei documenti anagrafici o di stato civile, occorrenti per la definizione delle domande intese a conseguire trattamento pensionistico di guerra.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art126 · fonte del testo