[1]Esenzione dalle tasse postali

[2]Le corrispondenze concernenti i procedimenti amministrativi di cui al presente testo unico, spedite dagli uffici della Direzione generale delle pensioni di guerra all'indirizzo degli interessati, hanno corso senza affrancatura, purche' siano munite di apposito contrassegno. Al rimborso delle relative tasse postali a favore del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni provvede il Ministero del tesoro in base a convenzione.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art125 · fonte del testo