[1]Numero complessivo massimo dei sanitari delle commissioni mediche periferiche e della commissione medica superiore

[2]((Il Ministro del tesoro nomina i sanitari componenti della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche entro il numero complessivo massimo di centodieci unita' per la commissione medica superiore e di duecentoventi unita' per le commissioni mediche periferiche. Il Ministro del tesoro puo' modificare, con proprio decreto, l'assegnazione effettuata in sede di nomina in relazione alle esigenze di servizio dei singoli collegi medici. La nomina dei medici indicati nel secondo comma dell'art. 105 e nel penultimo comma dell'art. 106 viene effettuata in aggiunta al contingente dei sanitari di cui al primo comma del presente articolo)).

Testo vigente dal 2 febbraio 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 1982

Confronto con la versione in vigore dal 29 gennaio 1979 al 2 febbraio 1982. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

Il Ministro del tesoro nomina i sanitari componenti della commissione medica superiore e delle commissioni mediche periferiche entro il numero complessivo massimo di tolto: cento aggiunto: centodieci unita' per la commissione medica superiore e di tolto: duecento aggiunto: duecentoventi unita' per le commissioni mediche periferiche. Il Ministro del tesoro puo' modificare, con proprio decretoaggiunto: , l'assegnazione effettuata in sede di nomina in relazione alle esigenze di servizio dei …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art110 · fonte del testo