Art. 373 — Compiti delle Commissioni alloggi

Le Commissioni alloggi, distinte per categoria, sono convocate dal Comandante di corpo - che le presiede - ogni qualvolta occorre deliberare sulla materia di competenza. I componenti della Commissione hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni, in quanto l'attivita' svolta dalle commissioni e' attivita' di servizio. Le Commissioni, ciascuna per la parte di' competenza, provvedono a:

  • a)esaminare le domande dei concorrenti all'assegnazione degli alloggi;
  • b)decidere sull'ammissione, sulla esclusione e sulla sospensione dei concorrenti dal concorso;
  • c)formare la graduatoria dei concorrenti, disponendone la pubblicazione;
  • d)esprimere pareri su tutte le questioni relative all'offerta di alloggi disponibili e alla revoca anticipata delle concessioni nei casi previsti dal regolamento. Le deliberazioni adottate dalle commissioni sono approvate a maggioranza. Il Presidente e ogni singolo membro hanno diritto al voto, che e' obbligatorio ed e' espresso in forma palese, iniziando dal meno anziano. Devono astenersi dal voto, facendo riportare la motivazione nel verbale, i membri che siano direttamente interessati alla questione in trattazione oppure la votazione verta su situazioni riguardanti altri concorrenti legati da vincoli di parentela. Il verbale, redatto al termine di ciascuna riunione, e' sottoscritto da tutti i componenti della commissione deliberante.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art373 · fonte del testo