Art. 125 — Riunioni della commissione

La commissione si riunisce, su convocazione del Presidente o secondo un calendario prestabilito, almeno una volta ogni sessanta giorni e in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno. Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di almeno cinque componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi.

Testo vigente dal 18 giugno 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90~art125 · fonte del testo